Circolare Ministeriale n. 497 dell’8 agosto 1996 – Applicazione dell’art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.




Circolare Ministeriale n. 497 dell’8 agosto 1996


Applicazione dell’art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.


La disposizione in oggetto prevede l’attribuzione alle Direzioni provinciali del tesoro, dal 1 settembre 1996, della competenza ad ordinare il pagamento delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei nominati fino al termine delle attivit didattiche. Per motivi di stretta connessione tecnico-giuridico-contabile, in tale accezione si intendono, ovviamente, compresi anche i supplenti per posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.


A differenza del precedente trasferimento di competenze avvenuto a decorrere dal 1 settembre 1995, che riguardava esclusivamente il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le nuove competenze degli Uffici periferici del tesoro riguardano personale che viene assunto al massimo per un anno scolastico, anche se, nel caso dei docenti di religione, esiste un rinnovo automatico dell’incarico annuale che pu cessare, come noto, solo per il venir meno del posto di insegnamento ovvero per revoca dell’idoneit da parte della competente autorit ecclesiastica.


Restano tassativamente esclusi dal trasferimento di cui trattasi tutti i supplenti da nominare per sostituzioni saltuarie o di breve durata che, in applicazione dell’art.4, comma 19, della legge 537/1993, saranno amministrati dai Capi di istituto e dai Consigli di circolo e di istituto con gestione finanziaria ricondotta ai bilanci di tutte le istituzioni scolastiche, artistiche ed educative.


In ordine alla formalizzazione degli atti dai quali scaturir l’apertura della partita di spesa fissa presso le competenti Direzioni provinciali del tesoro, si richiamano le prime disposizioni impartite da questo Ministero con la C.M.316, del 4 ottobre 1995, sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola stipulato il 4 agosto 1995, e sul contratto individuale di lavoro per il personale supplente.


Al contratto medesimo, stipulato secondo lo schema ad essa allegato, con le integrazioni che si rendono necessarie per una corretta gestione contabile, va quindi attribuito un carattere costituivo fondamentale del rapporto di lavoro per il personale di cui trattasi.


Il contratto deve, pertanto, esporre gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto che si individuano:


 


1) nelle complete generalit anagrafiche del dipendente da assumere a tempo determinato;


 


2) nei codici fiscali dei contraenti il contratto;


 


3) nell’esatta individuazione della funzione o del servizio a cui il dipendente viene destinato;


 


4) nell’esatta descrizione di parametri retributivi rapportati al tipo di cattedra di insegnamento o della funzione amministrativa da svolgere nonch nell’indicazione della durata dell’insegnamento o della funzione amministrativa;


 


5) nella sottoscrizione delle parti.


 


Per i docenti di religione, una volta costituito il rapporto di lavoro con le modalit sopraindicate, le direzioni provinciali del tesoro proseguiranno i pagamenti anche dopo il termine dell’anno scolastico a meno che il competente Capo d’istituto non comunichi l’intervenuta revoca ovvero la riduzione o la soppressione del posto di insegnamento.


 


La competenza degli organi amministrativi chiamati a stipulare i contratti di lavoro individuali resta definita, fino a nuova disposizione, come segue:


 


a) il Provveditore agli Studi, o un funzionario da questi incaricato, stipula i contratti:


– per il conferimento di supplenze annuali (con imputazione della spesa al capitolo 1034 dello stato di previsione di questo Ministero);


– per il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche per un orario settimanale di insegnamento superiore a sei ore settimanali (con imputazione della spesa al capitolo 1030 dello stato di previsione di questo Ministero);


 



  1. il Capo d’Istituto, o il docente vicario, stipula i contratti:

– per i docenti di religione (con imputazione della spesa al capitolo 1029 dello stato di previsione di questo Ministero);


– per il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit didattiche fino a sei ore settimanali di servizio (con imputazione della spesa al capitolo 1030 dello stato di previsione di questo Ministero);


 


Per la copertura con supplenza annuale o temporanea fino al termine dell’attivit didattica di posti di insegnamento con orario distribuito su pi di una scuola i Provveditori agli studi stipuleranno un unico contratto, individuando, peraltro, la scuola principale in quella dove dovr essere prestato il maggior numero di ore settimanali , ovvero, a parit di ore, la scuola indicata al primo posto nel provvedimento di individuazione del destinatario di proposta.


La competenza di cui alla lettera b) nel casi analoghi viene affidata al Capo d’istituto della scuola nella quale dovr essere prestato il maggior numero di ore settimanali, ovvero, a parit di ore settimanali, previo accordo fra le scuole interessate.


Ferma restando la possibilit di stipulare, con personale assunto a tempo determinato gi in servizio, contratti per supplenze brevi e saltuarie nei limiti indicati dalle disposizioni ministeriali in vigore, rimane tassativamente esclusa la possibilit di stipulare pi di un contratto per persona e per anno scolastico.


I contratti individuali, di cui in allegato si riportano i facsimile, devono essere stipulati in quattro originali mediante le apposite funzioni automatiche disponibili sia presso le istituzioni scolastiche sia presso i Provveditorati agli Studi, che consentiranno, tra l’altro, anche l’acquisizione delle informazioni di natura contabile utili alla gestione economica del personale di cui trattasi: modalit di pagamento, dichiarazioni per l’assegno per il nucleo familiare, dichiarazioni per le detrazioni d’imposta, deleghe sindacali, decorrenza economica del contratto.


Per i casi di cui alla lettera a) un originale rimane al Provveditorato, un originale viene consegnato al dipendente, un originale viene trasmesso, con apposito elenco, alla competente Direzione provinciale del tesoro, un originale viene trasmesso all’istituzione scolastica dove il dipendente prester servizio.


Per i casi di cui alla lettera b) un originale resta all’istituzione scolastica, un originale viene consegnato al dipendente, un originale viene trasmesso per il tramite del Provveditorato, con apposito elenco, alla competente Direzione provinciale del tesoro, un originale viene trasmesso al Provveditorato agli Studi.


I contratti individuali di lavoro di cui sopra non sono soggetti al controllo preventivo delle Ragionerie provinciali dello Stato.


Con l’occasione, peraltro, si conferma che sono assoggettati a controllo preventivo i contratti di lavoro con il personale docente della scuola elementare assunto a tempo indeterminato, giusta istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare prot. n. 205252, del 28 febbraio 1996*, allegato alla presente; ci in analogia a quanto avviene per il restante personale del comparto scuola.


Inoltre, ai sensi dell’art.41 della legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libert e dignit dei lavoratori, della libert sindacale e dell’attivit sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, i contratti sono esenti da bollo, da imposte di registro o da qualsiasi altra specie di tasse.


Gli elenchi di trasmissione, sottoscritti dai Provveditori agli Studi, costituiranno, congiuntamente ai contratti individuali di lavoro, il presupposto per l’apertura della partita di spesa fissa.


Detti elenchi nominativi, appositamente predisposti dal Sistema Informativo di questo Ministero, conterranno le informazioni di natura contabile desunte dal fascicolo elettronico del personale che, unitamente a quelle riportate sul contratto individuale di lavoro, consentiranno alle Direzioni provinciali del tesoro di corrispondere la dovuta retribuzione.


Per i casi di cui alla lettera b) oltre alla decorrenza economica del contratto, dovranno essere trasmesse al Provveditorato anche le informazioni di natura contabile precedentemente elencate.


Assume particolare rilevanza tra tali informazioni la data di effettiva assunzione in servizio che individua la decorrenza economica del contratto; tale data, che dovr essere tempestivamente comunicata dai capi d’Istituto ai Provveditorati, costituisce il dato che attiva l’inoltro del contratto alla competente Direzione provinciale del tesoro. Si fa notare, peraltro, che in calce ai contratti stata apposta la dicitura “trattazione automatizzata inserita nel supporto magnetico trasmesso alla Direzione Generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro”.


Contestualmente all’invio dei supporti cartolari alle Direzioni provinciali del tesoro, il Centro Elaborazione Dati di Monte Porzio Catone inoltrer, infatti, alla Direzione Generale dei Servizi Periferici un supporto magnetico contenente le informazioni relativi al personale (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) compreso nei predetti elenchi e contenuto n contratti individuali di lavoro, supporto che consentir al Sistema Informativo Periferico del Ministero del Tesoro di coadiuvare le attivit delle Direzioni provinciali del tesoro e di predisporre le emissioni degli ordinativi di pagamento a decorrere dalla prima rata utile.


Le variazioni amministrativo – contabili, riguardanti il personale di cui trattasi, che interverranno nel periodo di validit contrattuale e che comportano riflessi economici, dovranno essere inoltrate, fino a nuova disposizione, direttamente alle competenti Direzioni provinciali del tesoro, utilizzando, nei casi di urgenza, il mezzo telex o fax.


Nell’ottica di attivare la realizzazione de! fascicolo elettronico anche per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, le informazioni necessarie per operare tali variazioni saranno, prossimamente, acquisite con funzioni automatizzate dalle singole istituzioni scolastiche e inoltrate al competente Provveditorato che ne curer l’inserimento sulla base informativa del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione (S.I.M.P.I.) al fine di consentire l’elaborazione di un supporto automatico da inoltrare periodicamente, alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del tesoro.


Rimane, ovviamente, confermato l’obbligo per i Capi d’Istituto, di conservare le stesse informazioni agli atti d’ufficio.


 


Con riferimento ai tempi di attivazione della procedura indicata si ritiene utile effettuare le seguenti precisazioni:


 



  1. per i docenti di religione verranno rese disponibili presso i Provveditorati le funzioni di . acquisizione dei dati relativi alle informazioni da trasmettere alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del tesoro nel corso del mese di agosto; la prima edizione del supporto automatico e prevista entro la prima decade del mese di settembre. Si invitano, quindi, le istituzioni scolastiche a far pervenire le informazioni in questione presso i Provveditorati nel pi breve tempo possibile;
  2. per tutto il restante personale il flusso potr essere operativo a partire dal prossimo mese di ottobre; la prima edizione del supporto automatico per la Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro, contenente le posizioni per le quali si dovr procedere alla apertura della partita di spesa fissa, prevista entro la seconda decade di ottobre. Analoga fornitura verr effettuata con cadenza mensile al fine di poter trasmettere i contratti stipulati in date successive;
  3. con decorrenza ancora da stabilire verranno, inoltre, fornite alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, le variazioni amministrativo – contabili che implicano riflessi economici riguardanti il personale di cui trattasi.

 


I Provveditori agli Studi e le istituzioni scolastiche prenderanno opportuni accordi con le coesistenti Direzioni provinciali del tesoro per una fattiva collaborazione al fine di superare ogni eventuale difficolt.


Si fa riserva di ulteriori disposizioni in ordine ad eventuali successivi adempimenti con particolare riferimento alle operazioni di liquidazione della tredicesima mensilit e dei conguagli previdenziali e fiscali di fine anno nei casi in cui si tratti di personale che abbia prestato servizio nelle scuole fra il 1 gennaio e il 31 agosto 1996.


Si fa, altres, riserva di impartire successive disposizioni per le supplenze annuali e temporanee nei Conservatori di musica, nelle Accademie e negli istituti superiori per le industrie artistiche.


Si prega di riprodurre la presente e diramarla a tutte le istituzioni scolastiche di codesta provincia.


La presente circolare viene diramata d’intesa col Ministero del Tesoro – Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del Tesoro.


(*)Circolare Ministero Tesoro del 28 febbraio 1996 prot, 2052S2: Come e noto, l’art. 23, comma 4 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha disposto che a decorrere dal 1 settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d’arte stabilito dalle Direzioni provinciali del Tesoro a mezzo di ordini emessi in base a ruoli di spesa fissa.


Quanto sopra allo scopo di razionalizzare il pagamento degli stipendi, unificandone le modalit del ruolo di spesa fissa, a tutto quello gi in essere per il personale direttivo, docente, educativo e non docente.


altres noto, che i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro degli insegnanti elementari (decreti di inquadramento, ricostruzioni di carriere, ecc.) erano stati sottratti al controllo preventivo, in quanto il R.D. 23 giugno 1938, n. 1224 e la Legge I giugno 1942, n. 675 avevano previsto espressamente per tali atti un controllo successivo sui rendiconti di contabilit speciale resi dai Provveditori agli Studi.


Premesso quanto sopra, dal 1 settembre 1995 risultano abrogate per il pagamento degli stipendi le norme citate attinenti ai rendiconti ed al relativo controllo successivo, e, conseguentemente, dalla stessa data, i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro degli insegnanti elementari emessi dai Provveditorati agli studi sono assoggettati al controllo preventivo delle Ragionerie provinciali dello Stato, ai sensi dell’art. 15 del DPR 30 giugno 1955 n. 1544.


Allo scopo di agevolare l’iniziale attivit di controllo di codeste Ragionerie stata disposta – con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale del personale e degli Affari Generali e Amministrativi – n. 140/142 del 21 aprile 1995 inviata con nota n. 148116 del 16 maggio 1995 – la trasmissione degli elenchi nominativi degli insegnanti elementari.


 


 


Allegato n. 1


(docenti di religione)


………………………………………………..


(Istituzione scolastica)


Pro. n.ro………………………………….. (data) ……………………………………


 


Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra:


 


il ……………………………………………………………………………… (C.F. …………………………………. )


(Capo di Istituto) (dell’istituzione)


 


e il sig. ……………………………………………………………………… (C.F. ………………………………….)


 


 


Premesso che, con provvedimento dell’Autorit Ecclesiastica in data…………………….unito alla presente,


il Sig. ………………………………………………………….. nato a …………………………….. (provincia……….), il


……………………….. e residente a ………………………………. Via………………………………………., n….., stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 del C.C.N.L. per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualit di docente per l’insegnamento di religione per n… ore settimanali di lezione, con decorrenza dal………………….. e cessazione al……………..(salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi) presso questa Istituzione scolastica, dove dovr presentarsi in data……………


Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di religione consisteranno nell’espletamento


dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo dello stesso dal C.C.N.L.


Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pari a L………………………………….. (posizione retributiva iniziale ovvero posizione retributiva con anzianit di anni……), di cui L. …………………………….. come stipendio annuo lordo secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e successive integrazioni) e L……………………………….. come indennit integrativa speciale lorda mensile oltre ogni altro assegno o indennit previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di ………………l 8mi, …………….. /24mi.


Il docente tenuto a produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito in carta legale secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del personale supplente; nello stesso termine, inoltre, il docente dovr dichiarare, sotto la sua personale responsabilit, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilit richiamate dall’art.58 del D.L.vo n. 29/1993 o dell’art.508 del D.L.vo n. 297/1994.


In caso contrario, unitamente ai documenti, dovr essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


Il rapporto di lavoro di cui alla presente regolato dal C.C.N.L. dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.


Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, cosi come la mancata assunzione del servizio; salvo impedimento prescritto dalla legge – nei termini stabiliti, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; altres causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.


Il presente contratto a trattazione automatizzata inserito nel supporto ,magnetico trasmesso alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del tesoro.


Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.


 







Firma per accettazione


 


……………………………………………………..


Il Capo d’Istituto


 


………………………………………………


 



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