Circolare Ministeriale prot.56/96 del 27/05/1996 – Direzione generale del personale e degli aa.gg. e amm.vi
Oggetto: Trattamento economico idrc
<<Pervengono a questo ufficio reiterate richieste di intervento in ordine alla interpretazione delle norme relative al trattamento economico da corrispondere agli insegnanti di religione cattolica.
Ci stante, si riporta, di seguito, una breve sintesi della problematica e delle conseguente interpretazione da ritenere ufficiale e, in quanto tale, applicabile in tutti i casi di pertinenza del Provveditorato agli studi.
L’art. 53 ultimo comma della L. 11.7.1980 N. 312 dispone che, ai docenti in argomento, dopo 4 anni di insegnamento deve essere riconosciuto il diritto alla progressione di carriera, “con l’obbligatoriet di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Discende, da quanto sopra, che le condizioni necessarie ed indispensabili per il riconoscimento del diritto di carriera sono cos sintetizzabili :
- una attivit di insegnamento non inferiore a 4 anni
- un incarico nel successivo 5 anno che comporti il trattamento di cattedra.
In ordine alla condizione richiesta sub lettera a), con CM 254 del 10.09.1980 prot. 7297/124/SR venne precisato :
- Nei 4 anni di insegnamento richiesti per acquisire il diritto alla progressione di carriera vanno conteggiati anche quelli di cui l’attivit stata prestata in modo discontinuo o ad orario parziale, e ci per l’ovvio motivo che non potevano introdursi surrettiziamente in via amministrativa limitazioni non previste dalla legge ;
- per quanto concerne invece la condizione richiesta sub lettera b) si sottolinea come a seguito della entrata in vigore dell’art.3 comma 7 del DPR 23.8.88 N.399, il requisito del trattamento di cattedra sub una modifica nel senso che il limite minimo delle 12 ore settimanali richiesto per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, venne considerato sufficiente per le scuole secondarie qualora fosse “stato imposto da ragioni strutturali” (rif. CM 77 del 24.3.90).
Da quanto fin qui esposto, appare evidente come le condizioni sopra richiamate vengono a costituire i requisiti mancando i quali gli interessati non possono aspirare come precisato, ad una progressione di carriera e , conseguentemente, il miglioramento del trattamento economico dei medesimi non pu che articolarsi su aumenti biennali.
L’acquisizione del diritto alla progressione in argomento tuttavia, non da ritenersi permanente talch, qualora in uno degli anni successivi l’insegnamento di riduca, per le scuole materne ed elementari ad un orario inferiore alle 12 ore settimanali per motivi non strutturali, in quell’anno non solo la progressione rimane sospesa ma, qualora in prosieguo di tempi all’interessato venga nuovamente attribuito un orario settimanale tale da giustificare il ripristino della pi volte citata progressione, l’anno di cui sopra non pu essere conteggiato nella anzianit da valutare per l’attribuzione dei miglioramenti economici.
Alla luce di quanto sopra esposto, si pu sinteticamente concludere che, dopo i primi 4 anni di insegnamento ai docenti di religione deve essere riconosciuto il diritto alla progressione di carriera ai cui fini concorrono tutti gli anni nei quali gli interessati hanno prestato servizio per un orario settimanale non inferiore alle 12 (scuole materne ed elementari) od alle 18 (scuole secondarie) salvo che, per quest’ultimo caso, l’orario settimanale si sostanzi in un numero di ore tra le 12 e le 18 per motivi strutturali.
Il direttore Generale.
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