Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo1995 integrato dalla O.M. n.117 del 22 marzo 1996
Norme per lo svolgimento di esami e scrutini nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado.
Omissis
Art. 31 – Disposizioni generali
1. Ai sensi dell’art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Omissis
Art. 40 – Giudizio di ammissione agli esami
1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe costituito:
a) dal capo dell’istituto, che lo presiede;
b) dagli insegnanti delle materie dell’ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto degli scrutini. L’insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l’insegnamento della religione cattolica;
c) dagli insegnanti tecnico pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.
2. Ogni componente del consiglio di classe tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.
3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacit e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno facolt di esprimere il proprio giudizio.
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