Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Testo Unico Pubblica Istruzione – Capo II – Capo III




Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 – Testo Unico Pubblica Istruzione


Capo II – Carriera scolastica degli alunni.


Art.192 – Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacit di scelte scolastiche e di iscrizione (scuola superiore)


(omissis)



  1. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivit culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
  2. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell’art.310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
  3. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di et, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’art.310, sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la podest, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art.147 del codice civile.

(omissis)


Capo III – Esami finali.


Art.194 – Esami finali nella scuola magistrale


(omissis)




  1. (…) La prova orale relativa all’insegnamento della religione cattolica non sostenuta dai candidati che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento.

 



(omissis)


Capo III – Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altre confessioni religiose.


Sezione I – Insegnamento della religione cattolica


Art. 309 – Insegnamento della religione cattolica



  1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica disciplinato dall’accordo della Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
  2. Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
  3. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
  4. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.

 


Art.310 – Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica




  1. Ai sensi dell’art.9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la Legge 25/03/1985, n.121, nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
  2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
  3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potest nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art.147 del codice civile.

Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.



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