Circolare Ministeriale n.185 dell’8/5/1993 – Oggetto: Applicazione art. 1 D.L. n.384/1992 , convertito nella Legge n.438/1992 – Revoca dell’idoneità all’insegnamento per un docente incaricato di religione




Circolare Ministeriale n.185 dell’8/5/1993


Oggetto: Applicazione art. 1 D.L. n.384/1992, convertito nella Legge n.438/1992 – Revoca dell’idoneità all’insegnamento per un docente incaricato di religione


Si trascrive, per opportuna conoscenza a norma, la nota n.130170 del 12 maggio 1993 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. relativa all’oggetto:


“Codesto Ministero ha chiesto di conoscere se nei confronti di un insegnante di religione cattolica, al quale il Vicario di Roma ha revocato l’idoneit all’insegnamento a decorrere dal 15 ottobre 1992, debba trovare applicazione il D.L. n.384/1992, convertito nella L. n.438/1992, che ha sospeso fino al 1 gennaio 1994 la corresponsione dei trattamenti di quiescenza nei casi di pensionamenti anticipati.


stato, altres, evidenziato che si in presenza di un caso particolare per il quale trovano applicazione l’art. 6 della L. n.824/1930 ed il punto 2.5 del D.P.R n.751/1985, concernenti la facolt dell’Ordinario Diocesano, d’intesa con le Autorit scolastiche italiane, di concedere e di revocare la nomina degli insegnanti di religione cattolica.


Infatti, il rapporto d’impiego venuto a cessare, a seguito della decisione della citata Autorit Ecclesiastica, a prescindere dalla volont dell’interessato.


Al riguardo lo scrivente ritiene che il caso rappresentato non possa essere ricondotto in alcuna delle deroghe espressamente stabilite dall’art. 1, comma 2, della normativa gi citata concernente la sospensione dei pensionamenti anticipati.


Pertanto, essendo il rapporto d’impiego venuto a cessare successivamente all’entrata in vigore del citato art. 1 del D.L. n.384/1992, convertito nella legge n.438/1992, l’insegnante in questione potr percepire il trattamento di quiescenza, ove spettante, a decorrere dal 1 gennaio 1994″.



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