Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi – Ufficio II di Ragioneria – XVI Gruppo di lavoro interdirezionale – Ricostruzione di carriera e ordinamenti retributivi personale della scuola.
Oggetto: Riconoscibilit ai fini della progressione economica degli incarichi di insegnamenti della religione cattolica.
Con riferimento alla nota del Provveditore agli Studi di Pescara prot. n.4891 del 26/2/1991, concernente il quesito di cui all’oggetto, si comunica, preliminarmente, che per il servizio non di ruolo prestato dai docenti di religione nelle scuole statali fino all’anno scolastico 1989/90 (e, quindi, fino al 31/8/1990) non era richiesto il possesso dello specifico titolo di studio o di abilitazione.
Tali requisiti, infatti, sono richiesti, in attuazione della nuova Intesa tra Autorit scolastica e Conferenza Episcopale Italiana intervenuta il 13/6/1990 e solo a partire dall’anno scolastico 1990/91.
Nel nuovo quadro normativo di riferimento, richiamando anche la circolare di questo ministero n.182 dell’1/7/1991 si delineano, pertanto, le seguenti possibilit:
1 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi fino al 31/8/1990, anche senza possesso del titolo di studio o di abilitazione;
2 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi senza il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’anno scolastico 1990/1991;
3 – servizi di insegnamento di religione cattolica resi con il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’anno scolastico 1990/91 e successivi.
Ai fini della progressione economica prevista dall’ultimo comma dell’ art. 53 della legge 312/1980, i servizi prestati fino al 31/8/1990, con o senza titolo di studio o di abilitazione, concorrono a determinare la sussistenza del corrispondente diritto, in quanto devono ritenersi esaustivi, per la realizzazione della fattispecie, i requisiti di idoneit all’insegnamento della religione cattolica attestati dai competenti Ordinari Diocesani.
A decorrere dall’1/9/1990 i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica concorrono a determinare la progressione economica di cui trattasi solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 dell’Intesa sopra richiamata.
Si coglie l’occasione per precisare, inoltre, che alle stesse condizioni di possesso o meno del titolo di studio o di abilitazione, rispettivamente prima o dopo l’1/9/1990, il servizio di insegnamento per la religione cattolica, in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, pu concorrere al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curriculari.
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