Circolare Ministeriale n.36 del 28/1/1989 – Applicazione del DPR n. 399/88




Circolare Ministeriale n.36 del 28/1/1989


Applicazione del DPR n. 399/88 (contratto scuola 1988-90). Trattamento economico.


 


Omissis


Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione
destinatari delle disposizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 53 della legge n. 312/1980


 


L’art. 3 del DPR n. 399/1988 ha esteso le disposizioni dell’art. 53, penultimo comma, della legge n. 312/1980 anche ai docenti di religione con almeno un quadriennio di servizio e con orario di attivit educativa o d’insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, nonch al medesimo personale delle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali che saranno individuate con una successiva circolare ministeriale.


Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario t18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 per la scuola elementare e, per la scuola materna, 27 ore dall’1/9/1988 e 25 ore dall’1/9/ 1990), il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento.


Per l’inquadramento del personale destinatario del citato art. 53 – ultimo comma – l’anzianit giuridica va determinata sulla base dei periodi di servizio utili, secondo il preesistente ordinamento, all’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio. Tali periodi vanno valutati nelle stesse misure in cui viene valutato il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo e, cio, come previsto dall’art. 3 del DL 19/6/1970, n. 370, modificato dall’art. 81 del DPR 31/5/1974, n. 417, nei limiti di quattro anni pi due terzi della parte eccedente, ai fini del conseguimento delle posizioni retributive, e del restante terzo, ai fini dell’attribuzione dei soli aumenti biennali.


Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’art. 7 della legge 28/7/1 961, n. 831 e dell’art. 53 – comma 3 della legge n. 312/1980, computandovi altres l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70.


Omissis


 



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