Oggetto: Esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche. Parere del Consiglio di Stato.
Si trasmette copia del parere n.63/88 – espresso in data 27 aprile 1988 dalla Sezione II del Consiglio di Stato sull’argomento in oggetto – con preghiera di portarlo a conoscenza delle istituzioni scolastiche delle rispettive provincie.
Oggetto: Ministero Pubblica Istruzione. Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche. Quesito.
Vista la relazione in data 20 gennaio 1988, prot. N.253, con la quale il Ministero della P.I. – Direzione Generale Istruzione Tecnica – previa autorizzazione del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
Premesso che:
con il quesito di cui trattasi, l’Amministrazione, posto in evidenza il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, chiede di conoscere se le disposizioni di cui all’art.118 del R.D. 30-4-1924, n.965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26-4-1928, n.1297, concernenti la esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perch in contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.
Considerato:
in fatto ed in diritto quanto rappresentato dalla Amministrazione.
La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, pi comunemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civilt e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa.
In disparte da ci, sembra alla Sezione che ai fini di un pi razionale esame del quesito sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante l’affissione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole da quella relativa all’insegnamento della religione cattolica.
L’indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte l’indubbio significato storico-culturale cui si prima accennato, le disposizioni citate in premessa, le quali consentono l’esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perch in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall’Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell’11-2-1929.
A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Fatti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.
Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all’esposizione del Crocifisso nelle scuole o, pi in generale, negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti.
Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranenese, con l’accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25-3-1985, n.121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, cos come nel concordato originario, non possono influenzare n condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.
Non si quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale. IN particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilit con norme sopravvenute n pu configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, gi regolata dalle norme anteriori.
Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libert a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si gi detto, fa parte del patrimonio storico.
N pare, d’altra parte, che la presenza dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libert individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.
Conclusivamente, quindi, poich le disposizioni di cui all’art.118 del R.D. 30-4-1924, n.965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26-4-1928, n.1297, concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole, non attengono all’insegnamento della religione cattolica, n costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni il parere della Sezione.
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