Compilazione delle tabelle del cap. 1034 per gli stipendi degli insegnanti di religione cattolica.
Si dispone anche per il corrente esercizio finanziario l’annuale rilevazione dei fabbisogni finanziari che le SS.VV. sono chiamate a segnalare, nel rispetto delle forme, dei contenuti e dei tempi, in materia di supplenze temporanee, annuali e degli oneri corrispondenti.
Alcune modifiche legislative, recentemente intervenute con i decreti – legge 13/1/1988, n. 3 (art. 16, commi 10, 11, 12) e 13/1/1988, n. 5 (art. 1), anche se condizionate dalla conversione in legge dei decreti stessi, impongono alcune variazioni delle procedure di liquidazione degli stipendi al personale supplente.
Dall’1 gennaio 1988, infatti, tale personale assoggettato alla ritenuta in c/entrata Tesoro, quale contributo obbligatorio ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, con contestuale caducazione dell’obbligo di iscrizione al fondo pensioni Ivs dell’assicurazione generale obbligatoria gestito dall’Inps.
Si richiamano, pertanto, le precedenti circolari ministeriali n. 6, dell’8/1/1988, n. 24, del 26/1/1988, n. 31, del 29/1/1988, tutte pertinenti al settore di gestione in esame, per fornire ulteriori istruzioni amministrativo contabili sui capitoli 1032, 1034, 1035, 1036, che sono stati riconfermati anche per il corrente esercizio nella previsione di spesa di questo Ministero.
Insegnanti incaricati dell’insegnamento della religione nelle scuole secondarie di I e II grado
La necessit di garantire che il pagamento delle competenze mensili a tale personale avvenga il giorno 27 di ogni mese implica che dalle scuole interessate vengano predisposte mensilmente, almeno fino a nuova diversa disposizione, le tabelle di liquidazione degli stipendi separate da quelle concernenti i supplenti annuali. Tali tabelle dovranno essere trasmesse alle SS.VV. unitamente a quelle eventualmente predisposte per il personale di ruolo (come ad esempio per il capitolo 2001), ovvero entro gli stessi termini per le tabelle predisposte dai licei classici, scientifici, artistici, dagli istituti magistrali, dai convitti nazionali, dagli educandati femminili, dalle scuole speciali, dalle accademie e dai conservatori.
Ai fini di uno snellimento operativo viene, inoltre, data facolt alle SS.VV. di procedere analogamente per gli insegnanti di religione nominati nelle scuole materne.
Per gli insegnanti di religione nelle scuole elementari si dispone che le SS.VV. in attesa delle necessarie modifiche alla procedura automatizzata del sistema informativo della Pubblica Istruzione, imputino i pagamenti delle retribuzioni alle aperture di credito emesse sul capitolo 1034, anzich alle dotazioni finanziarie assegnate sulle contabilit speciali scolastiche.
Lascia un commento