Quesiti sullo status dei docenti di religione.
In riferimento al quesito proposto, si fa presente che i docenti di religione della scuola secondaria sono da considerare ‘incaricati annuali’ e come tali assoggettati alla disciplina del rapporto di impiego prevista per gli incaricati annuali (CM n. 71 del 10/3/1987).
I docenti di religione della scuola materna ed elementare hanno, invece, lo ‘status’ del personale docente non di ruolo nominato dal Provveditore agli studi (CM n. 253 del 131811987).
Sostanzialmente, tuttavia, i docenti di religione sono assoggettati, quanto alla maturazione del diritto alla retribuzione estiva, alle stesse norme previste per i docenti con nomina di durata annuale.
Conseguentemente, i periodi di assenza durante i quali sia stata corrisposta la retribuzione ridotta al 50% non sono utili ai fini del raggiungimento del periodo minimo richiesto per ottenere la retribuzione durante i mesi estivi, secondo quanto previsto dal DLCPS 31/12/1947, n. 1687 (CM n. 176 del 28/5/1971).
Lascia un commento