Applicazione della legge 281/86: iscrizioni e scelta dell’Irc nella scuola superiore.
Si fa seguito alle circolari gi emanate e, in particolare, all’ultima recante la data del 3 maggio 1986 – n. 131 (protocollo n. 59405/ 1619/FL) – con cui sono state fornite indicazioni circa l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, per informare le SS.LL. della definitiva approvazione del disegno di legge che detta norma in materia di capacit riguardo alle scelte scolastiche ed alle iscrizioni negli istituti medesimi.
Al fine di consentire la sollecita applicazione della nuova disciplina e di coordinare i relativi adempimenti con i tempi tecnici richiesti dal tempestivo avvio del prossimo anno scolastico, appare necessario impartire le seguenti istruzioni integrative o modificative delle indicazioni gi fornite con le precedenti circolari.
Il citato provvedimento legislativo prevede che gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica esercitino personalmente, all’atto della iscrizione, a richiesta dell’autorit scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; in relazione poi a quanto potr essere stabilito da eventuali intese con altre confessioni, prevede che sia altres esercitato personalmente dagli studenti il diritto di scegliere lo specifico insegnamento religioso.
Parimenti gli studenti che abbiano scelto di non avvalersi di alcun insegnamento religioso eserciteranno personalmente il diritto di scelta in ordine agli insegnamenti opzionali ed alle altre attivit culturali e formative.
Altra innovazione introdotta dal provvedimento riguarda le iscrizioni, per le quali la domanda va prodotta per tutte le successive classi della scuola secondaria superiore e non soltanto per quella iniziale. Tale domanda, per gli studenti minori di et sottoscritta, per ogni anno scolastico, da uno dei genitori o da chi ne esercita la potest; ci, secondo quanto precisa esplicitamente il legislatore, nell’adempimento della responsabilit educativa di cui all’art. 147 del Codice civile.
Il sistema che cosi viene disegnato pertanto il seguente:
– i moduli relativi alla scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica debbono essere sottoscritti soltanto dagli studenti; analogamente debbono essere espresse personalmente dagli studenti le scelte relative agli insegnamenti opzionali ed alle altre attivit;
– per la domanda di iscrizione il legislatore distingue invece a seconda che gli studenti siano minori o maggiori di et; nella prima ipotesi – e cio quando si tratti di studenti di minore et – la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta solo da uno dei genitori o da chi ne esercita la potest; nella seconda ipotesi, la domanda sottoscritta solo dallo studente.
In conformit a quanto sopra debbono intendersi modificati i punti correlativi della citata circolare n. 131 del 3 maggio 1986 (secondo periodo delle premesse recate dall’allegato A e nota alla firma da apporre al modulo descritto dall’allegato stesso, nonch istruzioni relative alle iscrizioni di ufficio, che, come si gi detto, sono ormai abolite dalle nuove norme di legge, secondo le quali l’iscrizione sempre a domanda).
Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente a conoscenza degli istituti interessati le istruzioni della presente circolare.
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