Circolare Ministeriale n.128 del 3/5/1986 – Insegnamento di religione cattolica e attività alternative nella scuola materna.


Circolare Ministeriale n.128 del 3/5/1986


Insegnamento di religione cattolica e attivit alternative nella scuola materna.


Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attivit offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonch delle attivit educative assicurate dalla scuola per i bambini che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.


Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi esercita la potest:


1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero gi utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;


2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attivit per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.


Le attivit di cui all’allegato B) sono definite nel quadro degli orientamenti educativi in vigore entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest, tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attivit sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l’osservanza dell’orario obbligatorio di insegnamento.


Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell’attivit didattica, si richiama l’attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l’insegnamento della religione cattolica e le attivit di cui all’allegato B) all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero per le sezioni nelle quali siano presenti bambini che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono.


Con successiva circolare si dar notizia delle attivit educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica e dei criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento.


Contestualmente saranno precisate le modalit per acquisire la disponibilit degli insegnanti di ruolo a svolgere le attivit educative di religione cattolica e le disposizioni per l’eventuale nomina di appositi insegnanti qualora, nell’ambito delle sezioni funzionanti, non vi siano insegnanti di ruolo disponibili per detto insegnamento.


I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie, non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione. In conformit a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attivit svolta.


Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.


 


ALLEGATO A


(comune a tutti i gradi di scuola)


 


Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 1986/87.


 


ALUNNO


 


Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformit al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art . 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorit scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


La scelta operata all’atto della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.


Nella prima applicazione, riferita all’anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto consegneranno il presente modulo alla segreteria della scuola nel termine del 7 luglio 1986.


 















 

Si



Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

     
 

No



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


 


Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.


 


(*) Firma: Genitore o chi esercita la potest


 


(*) Studente


 


Data


 


Per l’alunno frequentante specificare: scuola, classe, sezione relative dell’anno scolastico in corso


 


Scuola


 


Classe Sezione


 


(*) Cancellare la voce che non si utilizza.


 


Art. 9 n. 2 dell’Accordo con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985. n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929.


“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.


Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, e garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.


All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.


 


ALLEGATO B


 


Scuola materna. Attivit per i bambini che non si avvalgono delle attivit educative di religione cattolica.


 


Ai bambini della scuola materna che non si avvalgono dell’attivit educativa di religione cattolica la scuola assicura lo svolgimento di attivit educative nel quadro degli orientamenti in vigore.


Lo svolgimento di tali attivit programmato nel quadro della organizzazione didattica dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio del funzionamento della scuola, sentiti, nell’esercizio della responsabilit educativa, i genitori interessati o chi esercita la potest nei confronti del minore.


Tali attivit, per le sezioni nelle quali vi siano bambini che si avvalgono dell’attivit educativa di religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono, si svolgono contestualmente all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di funzionamento delle scuole.

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