Risoluzione della Camera dei Deputati del 16/1/1986, n. 6-00074
Emendamenti alla CM 368/85 e impegni per il governo in ordine all’applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.
La Camera,
considerata l’Intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985 di cui al DPR 16 dicembre 1985, n.751, in attuazione del punto 5, lettera B, del protocollo addizionale dell’accordo di modificazione del Concordato Lateranense ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121,
impegna il Governo:
1. a fissare natura, indirizzi e modalit di svolgimento e di valutazione delle attivit culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge;
2. a fissare alla data del 10 febbraio, per l’anno scolastico 1986/ 87, il termine per la preiscrizione alla scuola materna, alla prima classe della scuola elementare e alla prima classe della scuola media, necessaria per la successiva iscrizione, e a confermare al 7 luglio la data della iscrizione a tutte le classi e del contestuale esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, redigendo opportunamente il modulo anche in relazione alle esigenze di cui al punto 1). Nel caso di non esercizio del diritto di opzione si stabilir quali attivit alternative possano essere praticate;
3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore gli studenti possano esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica;
4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare ai quali affidata la responsabilit dell’organizzazione e della programmazione didattica, la necessit che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attivit di insegnamento della religione cattolica quanto le attivit didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l’esigenza di collocare entrambe le attivit nell’ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalit di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione;
5. a definire le “specifiche ed autonome attivit educative” in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna pubblica, tenendo conto dei criteri che caratterizzano gli orientamenti dell’attivit educativa nella scuola materna pubblica in materia di educazione religiosa e a precisare altres i criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento, in modo da tener conto delle particolari esigenze del bambino e del rispetto dovuto alla scelta fatta dai genitori o da chi esercita la patria potest, in materia di insegnamento della religione cattolica, al fine di non consentire alcuna forma di discriminazione, anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 449 del 1984;
6. a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento religioso, sia per le attivit alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione;
7. a riferire al Parlamento al termine dell’anno scolastico 1986/ 87 sui risultati del primo anno di applicazione della nuova normativa, al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti e di mettere a punto eventuali correttivi nell’applicazione dell’Intesa, fermo restando quando previsto al terzultimo e al penultimo capoverso dell’Intesa stessa.
La Camera impegna altres il Governo
– a sollecitare la conclusione degli accordi con la Tavola Valdese per l’adozione della circolare attuativa della Legge n. 449 del 1984;
– a concludere le intese con l’Unione delle Comunit Israelitiche e con le altre confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta;
– a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di accordo concernente materie concordatarie o l’attuazione di principi sanciti dall’accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo.
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