Legge 11/8/1984, n. 449 – Intesa tra lo Stato italiano e le Chiese valdo – metodiste del 21/12/84.




Legge 11/8/1984, n. 449


Intesa tra lo Stato italiano e le Chiese valdo – metodiste del 21 – 12 – 84.


Art. 9. (Istruzione religiosa nelle scuole).


La Tavola Valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della giovent sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.


La Tavola Valdese prende atto tuttavia che la Repubblica Italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libert di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.


La Tavola Valdese prende altres atto che, per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, n secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.


Art. 10. (Scuole).


La Repubblica Italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all’apporto di tutte le componenti della societ, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalit sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.



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