Determinazione dell’orario dell’insegnante di religione.
In riferimento a quesiti pervenuti, si comunica, a conferma di quanto stabilito dalla circolare ministeriale 14 maggio 1975, n. 127, che gli insegnanti di religione, una volta nominati e assunto servizio, sono automaticamente confermati nell’incarico negli anni successivi, in base alla disponibilit delle ore di insegnamento, sino a quando non intervenga, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, una nuova intesa tra l’ordinario diocesano e il preside.
In considerazione delle particolari esigenze di ordine pedagogico e didattico connesse al fatto che l’insegnamento della religione viene di norma impartito in ciascuna classe per un’ora settimanale, si comunica altres che le ore di insegnamento di religione disponibili nelle singole scuole possono essere assegnate, d’intesa con l’ordinario diocesano, ad uno o pi docenti, avendo cura peraltro di affidare a ciascuno di essi, ove possibile, fino a 9 ore settimanali nel rispetto dell’unit organica dei corsi.
Resta fermo che, a norma delle disposizioni vigenti, l’anzidetto limite di ore pub essere superato, d’intesa con l’ordinario diocesano, fino a un massimo di 18 ore settimanali.
Si precisa, pertanto, che quando in una scuola si rendano disponibili ore di insegnamento di religione, esse possono essere assegnate a un nuovo incaricato, a condizione che gli altri docenti di religione della medesima scuola abbiano almeno 9 ore settimanali d’insegnamento e sempre che sia rispettata l’unit organica dei corsi.
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