Circolare Ministeriale n.127 del 14/5/1975 – Equiparazione degli insegnanti di religione




Circolare Ministeriale n.127 del 14/5/1975.


Equiparazione degli insegnanti di religione agli incaricati a tempo indeterminato; riconferma della nomina.


L’insegnamento della religione, come noto, tuttora disciplinato dalla L. 5 giugno 1930, n. 824. Dal contesto delle norme contenute nella Legge ora citata e nell’art. 1, primo e ultimo comma, della L. 13 giugno 1969, n. 282, si evince che agli insegnanti di religione sono applicabili, nel complesso, le norme di stato giuridico vigenti per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato forniti di abilitazione all’insegnamento, tenendo presente che, in assenza di apposito esame di abilitazione, l’approvazione o l’attestato di idoneit rilasciato dall’ordinario diocesano ha il valore giuridico di abilitazione all’insegnamento, come a suo tempo chiarito dal Consiglio di Stato.


Per quest’ultima considerazione, con circolare n.132 del 3 aprile 1962, emanata a seguito dell’entrata in vigore della L. 28 luglio 1961, n. 831, gli insegnanti incaricati di religione sono stati, tra l’altro, assoggettati al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza a carico dello Stato previsto dall’art. 8 della medesima Legge n. 831 per gli insegnanti abilitati in servizio con incarico triennale.


Ci premesso, al fine di meglio adeguare, pur nel rispetto della particolare natura dell’insegnamento in questione, la procedura per il conferimento degli incarichi di religione alle norme generali vigenti per gli insegnanti incaricati, anche per quanto riguarda l’esigenza di assicurare una maggiore continuit didattica, si ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni.


A norma della predetta L. n. 824 del 1930 gli incarichi di religione sono conferiti dai capi di istituto, inteso l’ordinario diocesano, a sacerdoti e religiosi o a laici riconosciuti idonei dallo stesso ordinario diocesano.


Gli insegnanti di religione, una volta nominati e assunti in servizio, si intendono automaticamente confermati negli anni successivi, in base alla disponibilit delle ore di insegnamento.


L’incarico continuer, pertanto, a produrre i suoi effetti sino a quando non sar intervenuta una nuova intesa tra l’ordinario diocesano ed il preside, prima dell’inizio dell‘anno scolastico, fermo restando quanto disposto dall’art. 6 della L. 5 giugno 1930, n. 824.



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