Legge 5/6/1930, n.824 – Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica




Legge 5/6/1930, n. 824


Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica in attuazione del Concordato


Art.1


istituito negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d’istruzione artistica l’insegnamento religioso.


Art. 2


Sono dispensati dall’obbligo di frequentare l’insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell‘istituto all‘inizio dell‘anno scolastico.


Art. 3


L’insegnamento religioso impartito secondo i programmi approvati con decreto reale per un’ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell’istituto magistrale saranno assegnate due ore.


Art. 4


Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.


Art. 5


L’insegnamento religioso affidato per incarico, e, normalmente, per non pi di 18 ore settimanali, a persone scelte all’inizio dell’anno scolastico dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano.


Nelle sedi in cui sia da provvedere a pi istituti, la scelta degli incaricati sar fatta collegialmente dai rispettivi capi, inteso l’ordinario diocesano.


L’incarico affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall’autorit ecclesiastica: in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall’ordinario diocesano.


Art. 6


Oltre il caso previsto dal comma 3 dell’art. 36 del Concordato, l’incarico pu essere revocato, anche durante l’anno, di accordo con l’autorit ecclesiastica.


Art. 7


Gli incaricati dell’insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.


Art. 8


Agli incaricati dell’insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al RD 6 maggio 1923, n. 1054, con l’aumento previsto dal RDL 31 marzo 1925, n. 363.


Art.9


Il Ministro per l’Educazione Nazionale autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.


 



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