CAMERA
DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
SEDE
CONSULTIVA
Marted
9 gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
La seduta
comincia alle 12.45.
(omissis)
Insegnanti
di religione cattolica.
C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
Saonara.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione
prosegue l’esame rinviato il 14 dicembre 2000.
Alfredo STRAMBI
(comunista) premette di essere favorevole alla questione
affrontata dal provvedimento, in particolare l’eliminazione
del precariato per gli insegnanti di religione cattolica.
Tuttavia, ritiene che il testo approvato dal Senato non
sia condivisibile per quanto riguarda le scelte di merito
adottate.
un controsenso istituire il ruolo provinciale degli insegnanti
di religione cattolica e quindi prevederne l’assunzione
a tempo indeterminato e, contestualmente, conservare la
necessit del riconoscimento dell’idoneit all’insegnamento
religioso da parte dell’autorit ecclesiastica, cui di fatto
vengono affidate le chiavi per l’ammissione ai concorsi
per l’accesso al ruolo e per il trasferimento obbligatorio
ad altri insegnamenti. In pratica, un’autorit non statale
potrebbe interferire sostanzialmente in decisioni attinenti
all’organizzazione della pubblica istruzione. Inoltre, ravvisa
una violazione dell’articolo 3 della Costituzione per irragionevole
disparit di trattamento rispetto agli altri docenti.
Al contrario, bisognerebbe uniformare effettivamente le
modalit di reclutamento e lo status degli insegnanti
di religione cattolica a quello degli altri docenti.
Esprime quindi un giudizio contrario all’approvazione del
provvedimento.
Angela NAPOLI
(AN) osserva che il gruppo di alleanza nazionale stato
sempre sensibile al problema dell’eliminazione dello stato
di precariato degli insegnanti di religione cattolica.
Tuttavia, esprime notevoli perplessit sul testo approvato
dal Senato, ritenendolo ambiguo, discriminante e iniquo.
Inopinatamente, il testo uscito dalla Commissione istruzione
pubblica del Senato stato stravolto dall’approvazione
di un maxi-emendamento presentato in Assemblea da esponenti
della maggioranza.
Ricorda, infatti, che al Senato il testo approvato non ha
riscosso diffusi consensi, essendosi astenuti i gruppi della
Casa delle libert e avendo espresso voto contrario Rifondazione
comunista.
Lo scarso pregio del testo dimostrato dalla presentazione
da parte dello SNADIR di una richiesta, supportata da circa
500 mila firme, di modifica del provvedimento, volta ad
innalzare la percentuale del 60 per cento dei posti di cui
all’articolo 2, all’eliminazione della necessit del doppio
titolo abilitante di cui all’articolo 3 e, per quanto riguarda
la normativa transitoria di cui all’articolo 5, all’eliminazione
del requisito delle 12 ore per accedere al concorso riservato
per titolo ed esami da bandirsi dopo l’entrata in vigore
della legge.
Anche autorevoli esponenti dell’episcopato toscano hanno
espresso sostanziali perplessit sul testo del Senato. Difatti,
esso potrebbe condurre ad un’ulteriore marginalizzazione
dell’insegnamento di religione cattolica.
Il provvedimento irragionevolmente pretermette il servizio
pregresso degli insegnanti di religione, trascurando di
valorizzare l’esperienza da essi maturata, se non per quanto
riguarda la normativa transitoria.
Preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del
gruppo di alleanza nazionale non connotati da intenti ostruzionistici,
bens dalla finalit di affrontare finalmente in maniera
esaustiva e risolutiva la problematica dello stato giuridico
e del reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
Antonio LODDO
(D-U) ricorda che un inquadramento stabile degli insegnanti
di religione richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.
Se si partisse da questa base obiettiva, verrebbe sdrammatizzata
la tensione che anima il dibattito relativo ai progetti
di legge in esame. Partendo infatti dalla disciplina vigente,
ricorda che la normativa concordataria affida la titolarit
del rilascio del titolo attestante l’idoneit all’insegnamento
della religione all’ordinario diocesano. peraltro vero
che la disciplina concordataria non disciplina la revoca
di tale idoneit. Peraltro, anche in questo caso ritiene
opportuno attenersi ad una valutazione realistica del fenomeno,
che ha una incidenza statistica praticamente irrilevante.
Si sono infatti verificati solo pochissimi casi di revoca
dell’idoneit negli ultimi quindici anni. La carenza dell’idoneit
all’insegnamento religioso, oltretutto, va logicamente ricondotta
alla carenza del titolo di studio richiesto per l’insegnamento
delle altre materie. In altri termini, si tratta di un vero
e proprio requisito professionale, che deve persistere per
tutta la durata dell’attivit docente.
Per quanto riguarda alcuni aspetti specifici del testo approvato
dal Senato, ritiene iniqua la previsione di un diploma di
laurea valido per la missione ai concorsi a posti di insegnamento.
Questa previsione contraddice le esigenze che sottostanno
alla approvazione di una nuova legge, che interviene su
un settore in cui gi prestano servizio migliaia di lavoratori,
in base ai titoli professionali fin qui richiesti. A ci
si deve aggiungere che solo il 20 per cento degli insegnanti
attualmente in servizio sono in possesso di un diploma di
laurea. Inoltre, ricorda che per diverse categorie di insegnanti
non richiesto il possesso della laurea, come ad esempio
per gli insegnanti di educazione tecnica, artistica e musicale.
Un altro punto da rimeditare il concorso pubblico previsto
dall’articolo 3. Rispetto alle esigenze cui intende fornire
risposte il provvedimento, appare pi opportuno un concorso
riservato.
Anche la disciplina transitoria prevista dall’articolo 5
sembra iniqua, sia laddove consente l’accesso al primo concorso
solo ad insegnanti con almeno quattro anni di insegnamento
con orario non inferiore a dodici ore settimanali, sia quando
consente la partecipazione al concorso anche degli insegnanti
di altre materie.
Infine, ritiene non condivisibile la norma che stabilisce
la dotazione organica degli insegnanti di religione, che
non possono essere superiori al 60 per cento dei posti corrispondenti
alle classi funzionanti in ciascuna diocesi. Ricorda, infatti,
che il testo approvato dalla Commissione istruzione del
Senato prevedeva una soglia del 70 per cento, successivamente
modificata dall’Assemblea.
In conclusione, sottolinea la centralit della modifica
del testo nella parte in cui richiede un titolo di studio
ulteriore rispetto a quelli di natura religiosa, ossia il
diploma di laurea valido per l’ammissione al concorso per
l’insegnamento.
Ercolino DUILIO
(PD-U) sottolinea in primo luogo la rilevanza del provvedimento,
che interviene in una materia molto delicata. Ci ha provocato
delle reazioni esagerate, come quando si fatto riferimento
ad un presunto assalto del confessionalismo cattolico nel
settore scolastico. In realt, gi il Concordato riconosce
la natura formativa dell’insegnamento religioso.
In relazione all’intervento del deputato Strambi, sottolinea
che se i docenti di religione fossero nominati dallo Stato,
si correrebbe addirittura il rischio della formazione di
una vera e propria religione di Stato.
Le paure che accompagnano l’esame del progetto di legge
non tengono conto del fatto che ormai da anni migliaia di
persone hanno insegnato all’interno della scuola pubblica.
Queste migliaia di insegnanti stanno operando in una situazione
di sostanziale precariato e si dovrebbe pertanto primariamente
procedere ad una stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Il testo approvato dal Senato viene solo parzialmente incontro
a questa esigenza, mentre in passato in casi analoghi si
fatto ricorso a selezioni che prevedevano prove di bassa
difficolt, sanando le situazioni in essere.
Ritiene che sia condivisibile, a regime, la necessit del
possesso della laurea da parte degli insegnanti di religione,
anche se bisognerebbe ricorrere a misure graduali, in modo
da tener presente la situazione dei docenti gi in servizio.
Un altro punto controverso costituito dalla nomina da
parte dell’ordinario diocesano. In realt, il vero problema
costituito dalla revoca dell’idoneit all’insegnamento,
ma in questo caso il testo gi prevede che il lavoratore
manterrebbe un incarico di docenza seppure in una altra
materia, nell’ambito delle procedure di mobilit del personale
scolastico.
quindi importante lo spirito con cui viene affrontato
l’esame di questi progetti di legge, che deve essere ispirato
ad un criterio di sana laicit e dovrebbe tener conto che
in caso di esito positivo dell’iter legislativo si
sarebbe risolto un problema di dimensioni storiche.
Lapo PISTELLI
(PD-U) si richiama innanzitutto agli interventi dei deputati
Loddo e Duilio. Le modalit di esame del provvedimento debbono
innanzitutto tener conto della necessit di giungere in
circa 10 settimane alla approvazione definitiva della legge.
Il testo completa una serie di interventi di riforma che
il centro-sinistra ha posto in essere nel settore scolastico.
Per un esame obiettivo dei progetti di legge occorre preliminarmente
sgombrare il campo dal sospetto che i 24 mila docenti di
religione costituiscano una lobby capace di influenzare
l’attivit parlamentare. In realt, la maggioranza e la
Commissione sono invece chiamate a trovare una soluzione
equa ad un problema irrisolto ormai da anni.
Il provvedimento contiene notevoli innovazioni rispetto
alla normativa vigente, tanto vero che l’attenzione pubblica
si incentrata sull’articolo 5, contrariamente alla normativa
transitoria.
I punti da riconsiderare riguardano in primo luogo la dotazione
organica del personale docente di religione, portato dall’Assemblea
del Senato al 60 per cento rispetto all’originario 70 per
cento dei posti disponibili in ciascuna diocesi. In secondo
luogo, va rivista la disciplina che prevede un diploma universitario
per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento religioso.
Infine, vanno riconsiderate le modalit di accesso al primo
concorso, dove con una sola norma si prodotto un danno,
non prendendo in considerazione la posizione dei lavoratori
gi in servizio, a cui si aggiunge una beffa, consentendo
la partecipazione al concorso per l’insegnamento della religione
anche a docenti di altre materie.
In conclusione, ritiene che sia necessario completare con
questo provvedimento un processo di innovazione della disciplina
del settore scolastico, smentendo l’assunto, spesso ripetuto
dai rappresentanti del Polo, secondo il quale ormai questo
Parlamento non potrebbe pi procedere alla approvazione
di nessuna legge, in attesa delle elezioni.
Renzo INNOCENTI,
presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.
La seduta
termina alle 14.
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