Agli
Onorevoli Deputati della XI Commissione
Lavoro Pubblico e Privato
Palazzo Montecitorio
ROMA
Prot.714
Oggetto: ddl n.662 approvato al Senato ed assegnato
alla XI Commissione della Camera con il n.7238 – Norme sullo
stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica.
Egregio
Onorevole,
in vista della discussione del ddl n.7238 (“Norme sullo
stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica”) in XI Commissione di cui Ella fa parte, ci permettiamo
di sottoporLe alcune osservazioni sul testo appena approvato
al Senato che riteniamo di fondamentale importanza per il
presente ed il futuro dei docenti di religione.
E’ un dato oltremodo positivo che il Parlamento italiano
con il voto del Senato del 19 luglio u.s. sul ddl 662, abbia
recepito l’idea che i docenti di religione, finalmente dopo
settant’anni abbiano uno stato giuridico.
Il suddetto testo, per, a nostro avviso e secondo
il giudizio della stragrande maggioranza dei docenti di
religione, presenta gravi ed ingiustificate discriminazioni
fra docenti di religione e fra questi ultimi e i docenti
di altre discipline.
1.
In sede di prima applicazione, il ddl n.7238 prevede
per i docenti di religione della scuola secondaria superiore
l’accesso al concorso soltanto per coloro che sono in possesso
di “un diploma di
laurea per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento”
(cfr. art.3, comma 2 e art.5, comma 2), oltre ai titoli
richiesti per insegnare religione (DPR n.751/1985): Laurea
di Magistero in Scienze Religiose, Baccalaureato e Licenza
in Teologia. Tutti titoli di livello universitario che dallo
Stato non sono pienamente riconosciuti come tali. Infatti,
come recita il comma 4 dell’art.5 del bando di concorso
per titoli ed esami della scuola secondaria di 1 e 2 grado
la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche
utile per partecipare ai concorsi dove richiesta la
laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa l’abilitazione
soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti dall’autorit
ecclesiastica.
Con
questa deliberazione del Senato viene richiesto al docente
di religione un periodo di studio superiore a qualsiasi
altro tipo di insegnamento. Infatti tra corso universitario
teologico e corso statale viene a delinearsi un periodo
di studi di circa 10 anni. Certamente superiore a quello
previsto per altri insegnamenti (4/5 anni).
Altri
insegnamenti hanno avuto l’inserimento in ruolo con un diploma
di scuola secondaria o post-secondario (es. educazione fisica,
discipline artistiche e musicali)
e con corsi abilitanti riservati.
Ci
che noi contestiamo fortemente l’aver cambiato le regole
del gioco: per 16 anni ci stato detto che i titoli erano
quelli previsti dall’Intesa ed ora questi titoli non valgono
pi.
2.
Inoltre, per la prima volta nella storia della scuola
italiana, si richiede in sede di prima applicazione un concorso
ordinario (cfr. art.5, commi 1-2-3 del ddl n.7238) e non
un semplice corso abilitante riservato.
E’
impensabile che un docente con 5-10-15-20-25 anni di servizio
continuativo debba essere costretto a sottoporsi a prove
di esame, che debbono certamente essere richiesti per coloro
che intendono accedere all’insegnamento per la prima volta.
Chi insegna da 5-10-15-20-25 anni ha acquisito ovviamente
una professionalit che lo Stato deve riconoscere. Quindi,
riteniamo che, in sede di prima applicazione, non si debba
neanche parlare del possesso del diploma di laurea per i
docenti di religione della scuola secondaria superiore.
L’art.5
del disegno di legge cos come
stato approvato creer ulteriore personale precario.
Rimarranno fuori dal ruolo circa l’80% dei docenti di religione
attualmente in servizio nelle scuole superiori.
3.
Ancora un ulteriore disparit di trattamento con
i docenti di altre discipline la diversa richiesta del
servizio prestato nel quadriennio. Infatti al docente di
religione si richiede un orario di insegnamento non inferiore
a 12 ore settimanali, mentre ai docenti di altre discipline
richiesto un generico servizio quadriennale senza riferimento
al monte ore settimanali. Per questi ultimi il servizio
vale anche se si stati nominati per 1 – 2 – 6 ore settimanali.
4.
Infine, riteniamo assolutamente inadeguata la decisione
di ridurre i posti in organico dal 70% al 60%. Semmai doveva
essere apportata una modifica questa doveva prevedere un
consistente aumento della quota da 70% al 100%.
Per
i docenti di altre discipline si stati di manica larga,
invece per i docenti di religione si sono attivate tutte
le norme pi restrittive possibili.
Noi ci opponiamo decisamente ad un trattamento che offende la dignit
e la professionalit dei docenti di religione e i loro diritti
di lavoratori della scuola. E non rispetta ed adempie la
volont delle famiglie che, riconoscendo la professionalit
dei docenti di religione e la valenza culturale della disciplina,
continuano a scegliere (98%) di far avvalere dell’insegnamento
della religione i loro figli.
Riteniamo quindi indispensabile che l’intero articolo
5 del ddl n.7238 vada interamente riscritto tenendo presente
questi irrinunciabili punti:
Alla
presente alleghiamo un documento contenente gli emendamenti
al ddl n.7238 che stabiliranno equit di trattamento degli
insegnanti di religione con gli altri colleghi professori
della scuola italiana, perch gli insegnanti di religione
sono a pieno titolo professori della scuola italiana, ed
elimineranno realmente le discriminazioni sul piano giuridico
e professionale.
Se il Senato ha avuto il merito di accogliere l’idea
di stato giuridico, la Camera pu fregiarsi del merito di
dare un giusto stato giuridico ai 23.000 docenti di religione
che nella stragrande maggioranza (80%) sono laici.
Confidiamo
molto nel Suo impegno personale per far s che il testo
approvato dal Senato venga opportunamente rivisto e “aggiustato”
per dare ai docenti di religione ci che spetta loro in
forza della professionalit acquisita.
RingraziandoLa anticipatamente per la cortese attenzione,
siamo sempre disponibili per una fruttuosa collaborazione.
Cordiali saluti
Modica, 03 ottobre 2000
Il
Segretario Nazionale
Prof.
Orazio Ruscica
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